si applica l’articolo 1126 c.c., secondo cui la spesa di riparazione o la ricostruzione della terrazza è sostenuta per 1/3 dei millesimi di proprietà da coloro che hanno l’uso esclusivo e per i restanti 2/3 dei millesimi di proprietà dai condomini del edificio e delle parti dell’edificio a cui la terrazza serve di copertura. Visionare sempre il Regolamento del suo condominio per sapere se c’è qualcos’altro scritto.
Gentile Signora, ogni lavoro ed ogni spesa che il condominio deve affrontare devono essere preventivamente approvati dall'assemblea. Unica eccezione è l'urgenza: l'amministratore può ordinare lavori straordinari senza preventiva delibera assembleare solo se rivestono carattere di urgenza; anche in questo caso, comunque, dovrà riferirne alla prima assemblea. Lucilla Forte
Paga il condominio