La Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che non è possibile rinunciare all’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa per poi fruire del medesimo beneficio su un acquisto successivo, considerato il divieto di reiterazione interna derivante dalla legge e il carattere negoziale, non revocabile, della dichiarazione di voler godere dell’agevolazione.
Corte di Cassazione sentenza n. 17294 30 luglio 2014