In caso di registrazione tardiva di un contratto per il quale si intende optare per il regime della cedolare secca, è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del Decr. Lgs. n. 472 del 1997. Il contribuente è pertanto tenuto al versamento dell’imposta, delle sanzioni ridotte e degli interessi. In tal caso, tuttavia, l'imposta di registro continua a non dover essere versata in quanto sostituita dalla cedolare secca, mentre la sanzione va commisurata all’imposta di registro (anche se non dovuta), computata sul canone pattuito per l’intera durata del contratto (paragrafo 9.1 della circolare n. 26/E del 2011).