In tema di Iva, nel caso in cui la cessione di una casa di abitazione di lusso venga assoggettata, usufruendo indebitamente dell’agevolazione per la prima casa, all’Iva con aliquota del 4%, ai sensi del disposto del n. 21) della parte seconda della tabella A allegata al Dpr 26 ottobre 1972 n. 633, in luogo di quella ordinaria del 20%, l’Agenzia delle Entrate emette l’avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta direttamente nei confronti dell’acquirente dell’immobile medesimo, in quanto l’applicazione dell’aliquota inferiore da parte del venditore dell’immobile è derivata da una dichiarazione mendace dell’acquirente, la quale istituisce - ai sensi dell’articolo 1 della nota II-bis della tariffa allegata al Dpr 26 aprile 1986 n. 131, richiamato dalla seconda parte del predetto punto n. 21) - un rapporto diretto tra l’acquirente stesso e l’Amministrazione finanziaria.
Corte di Cassazione civile, sezione VI, sentenza n. 21908 del 27 ottobre 2015