Il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari, validamente costituito, assume rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi. Ogni comproprietario può infatti dedurre la quota di rendita della pertinenza, adibita a servizio dell’abitazione principale, pari alla percentuale di possesso della pertinenza stessa (vedi il paragrafo 1.4 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2016). Sono pertinenze le unità immobiliari, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle a uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche (vedi l'articolo 10, comma 3-bis, del Testo Unico dell'Imposta sui Redditi). A tal fine, è necessario il rispetto del requisito oggettivo della relazione di strumentalità e complementarietà funzionale tra il bene principale e quello accessorio, nonché il requisito soggettivo della volontà effettiva del proprietario del bene principale, o titolare di un diritto reale sul medesimo, di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento di quello principale (vedi il paragrafo 11.1.2 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 98/E del 2000).