In caso di due abitazioni contigue e autonomamente accatastate (ciascuna intestata a un diverso soggetto, ad esempio moglie e marito), di fatto comunicanti, nell’impossibilità di attuare una fusione catastale (considerata la diversa titolarità), non basta chiedere all’ufficio delle Entrate (ex Catasto) l’inserimento di un’apposita annotazione negli atti catastali per dare evidenza dell’unione di fatto ai fini fiscali, ma vanno presentate due distinte dichiarazioni di variazione.
Fonte: Agenzia delle Entrate