Sulla base della nuova disciplina l’esclusione dalla agevolazione "prima casa" per le case cosiddette di lusso non dipende più dalle intrinseche caratteristiche qualitative e di superficie dell’immobile, ma dall’iscrizione, o meno, dell’abitazione nelle categorie catastali A1, A8 ovvero A9. Le nuove regole si applicano ai trasferimenti realizzati successivamente al 1° gennaio 2014, per cui una compravendita anteriore a tale data continua a essere disciplinata in base al regime previgente.
Ferma restando la revoca dell’agevolazione “prima casa”, la Corte di Cassazione ha però ritenuto che le sanzioni irrogate debbano essere revocate ravvisando i presupposti per l’applicazione del secondo comma dell’articolo 3 del D. Lgs. n. 472 del 1997, secondo cui, in materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”.
Corte di Cassazione, sentenza n. 2010 del 26/01/2018