La Corte di Cassazione, su ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha fissato il principio di diritto secondo cui, in tema di agevolazioni prima casa (Iva o Registro), come disciplinate dall’articolo 1, nota II bis della tariffa parte I allegata al Testo Unico dell'imposta di Registro (vedi DPR n. 131 del 1986), il riacquisto agevolato di altro immobile a seguito della rivendita nel quinquennio della prima casa già comprata con i benefici fiscali può avvenire solo se tale immobile può essere destinato ad abitazione principale. Cosicché, l’acquisto della sola nuda proprietà, in quanto diritto non idoneo a trasferire il potere pieno e assoluto dell’uso e del godimento sul bene acquistato, non consente il mantenimento delle agevolazioni fiscali.
Corte di Cassazione, sentenza n. 17148 del 28 giugno 2018