L’atto mediante il quale un soggetto rinuncia, senza corrispettivo, all’usufrutto vantato su un bene immobile, rientra nell’ambito di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni e sconta le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Il chiarimento è stato fornito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2252 del 28 gennaio 2019.