La detrazione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi (vedi l'articolo 16-bis, comma 7 del Testo Unico sull'Imposta dei Redditi). Chi, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché non era tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi) nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.