In tema di accertamento dei redditi d’impresa, la prova dell’esistenza di attività non dichiarate, derivanti da cessioni di immobili, può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, secondo gli ordinari criteri di accertamento induttivo. I dati più significativi possono essere eventuali mutui superiori all’importo di compravendita dichiarato, nessun preliminare di vendita, scostamento dal “valore normale”: questi sono elementi precisi che complessivamente giustificano la rideterminazione dell’ufficio
Corte di Cassazione sentenza n. 16266 del 18 giugno 2019